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Chi è il Preposto?

MJ Work

26 ott 2020

📚Obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obbligo normativo di tutti i datori di lavoro è quello di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Per svolgere questo importante compito il datore di lavoro si avvale di alcune figure ausiliarie, tra le quali ruolo decisamente importante svolgono i Preposti: vediamo insieme quali sono i compiti e le responsabilità di queste figure.

Partiamo dalla definizione di preposto che troviamo già all’art. 2 comma e) del D.Lgs 81/2008, in cui viene identificato come la ‘persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;’.

 

Il preposto, dunque, è colui che osserva come si lavora in azienda e verifica se le modalità di svolgimento del lavoro rispettano le norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori (sovrintende e controlla), e,  ovviamente ‘nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli’ , garantisce che le direttive in materia di sicurezza sul lavoro impartite dall’azienda (e quindi non redatte da lui) siano rispettate, (attenzione che il verbo garantire vuol dire assicurare sotto la propria responsabilità), e per farlo esercita un ‘funzionale potere di iniziativa’.

 

Per questo, il datore di lavoro deve offrire al preposto una formazione adeguata e specifica in quanto egli deve sapere come operare, e deve sapere che, se da quel ‘funzionale potere di iniziativa’, scaturiscano infortuni o malattie professionali, la cui causa è riconducibile a carenze nel sistema di sicurezza aziendale, possono esserci conseguenze pesanti anche sul piano penale.

 

Vi porto un esempio per riflettere (Cassazione Penale, sentenza n. 39134 pubblicata il 29 agosto 2018 – Uso di un carrello elevatore privo di lampeggiante:  La Corte di Appello di Lecce, in parziale modifica della sentenza di primo grado quanto alla posizione del coimputato R.G., per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna alla pena sospesa di un mese di reclusione di G.R. per il reato di cui agli artt. 113 e 590, terzo comma, cod.pen. in relazione all’art. 583, secondo comma, cod.pen., per avere, quale dipendente della C.s.p.a., con la mansione di capo turno squadra di pulizia, cagionato lesioni gravissime a S.F., altro dipendente della C. s.p.a., per negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro, consistita nel consentire a quest’ultimo di usare un carrello elevatore privo di lampeggiante funzionante sul tetto della cabina guida, determinandone l’investimento da parte di altro mezzo).

Il preposto (capo turno) viene accusato (insieme al datore di lavoro e al carrellista), non per aver investito il lavoratore, ma per aver permesso ad un suo lavoratore di utilizzare un carrello elevatore che non presentava tutti i dispositivi di sicurezza funzionanti.

Quanti di voi si ritrovano in questa situazione? Finchè va tutto bene, ma attenzione che quella volta che va male dopo non è possibile tornare indietro.

 

Infatti il legislatore pone in capo al preposto, oltre agli obblighi già previsti in quanto lavoratori (art. 20 D.Lgs 81/2008), anche una serie di obblighi specifici gravanti su questo ruolo, stabiliti direttamente dalla legge ed indicati all’art. 19 del D.Lgs 81/2008, dai quali egli non può sottrarsi, con ripercussioni di carattere penale (arriviamo anche all’arresto fino a due mesi o all’ammenda fino a 1.474,21 euro).

Attenzione che qui il carattere penale delle sanzioni deriva dall’art. 437 del Codice Penale ‘Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni’, in cui con ‘cautele contro gli infortuni sul lavoro’  possiamo intendere tutto ciò che ci tutela da un evento infortunistico, dai DPI e DPC, alla segnaletica, alle procedure ed alla corretta formazione ed informazione.

 

Ma è obbligatorio avere dei preposti? Generalmente no, il datore di lavoro non è obbligato a nominare un preposto, ed in questo caso il datore di lavoro assolve direttamente egli stesso le funzioni di preposto. Vi sono tuttavia alcune attività che espongono il lavoratore ad un rischio tale per cui è obbligatoria per legge la nomina di un preposto con funzione di sorveglianza e sono:

  • montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;

  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;

  • lavori di demolizione;

  • lavori in spazi confinati;

  • lavori di installazione di segnaletiche stradali.

 

​E come può il Preposto, assolvere ai propri obblighi e fare tutto quanto richiesto (che è indispensabile per operare in sicurezza) se non si è oggetto e soggetto di adeguati e mirati percorsi formativi?

 

MJ Work offre l’esperienza dei suoi Docenti e Tecnici maturata in tanti anni di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro,

per percorsi formativi anche personalizzati.

I corsi realizzati da MJ Work sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed agli Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e 07/07/2016.

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