Vecchi Luca
Ragosta Maria Chiara
8 mag 2023
⚠️Le novità del Decreto Legge del 04/05/2023 n°48 in ottica Salute e Sicurezza sul Lavoro per il Datore di Lavoro e le Aziende
A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi il 1° Maggio 2023, il Governo ha approvato il cosiddetto “Decreto Lavoro”, uscito in Gazzetta Ufficiale (e quindi in vigore dal giorno successivo) il 04/05/2023 con il D.L. 48/2023.
Il testo, intitolato “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, è suddiviso in V Capi, 45 Articoli e prevede anche un Allegato. Di particolare interesse in ottica Salute e Sicurezza sul Lavoro sono le novità introdotte nel Capo II del Decreto Legge composto da 5 Articoli in tutto (dal 14 al 18); in particolare l’Articolo 14 prevede sostanziali modifiche al D.Lgs. 81/08 (TUSL – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Di seguito vengono elencati le maggiori novità che riguardano il Datore di Lavoro (da qui in poi DL) e la gestione della sicurezza all’interno delle aziende:
Obbligo da parte del DL e del Dirigente della nomina del Medico Competente (da qui in poi MC) se richiesto dalla Valutazione dei Rischi e non solo dai casi previsti dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 48. (Modifica Art.18, comma 1, lettera a))
I Lavoratori Autonomi e i componenti dell’Impresa Familiare sono chiamati ad eseguire idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo IV (“Cantieri Temporanei e Mobili) del TUSL. (Si ricorda che tali opere provvisionali sono regolate dall’Art. 112 del medesimo D.Lgs.) (Modifica Art. 71, comma 12)
Colui che noleggia o concede in uso dell’attrezzatura di lavoro senza operatore (es. PLE, Carrelli Elevatori, Gru Mobili etc.), deve acquisire una dichiarazione autocertificativa da parte del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del DL, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico a norma di legge. (Modifica Art. 72, comma 2)
Il DL ha l’obbligo di curare la propria formazione e l’addestramento, per poter usare, in maniera idonea e sicura, tutte quelle attrezzature che richiedono conoscenze particolari a cui all’Art. 71, comma 7; come, ad esempio, le PLE, i Carrelli Elevatori e le Gru. (Aggiunta Art. 73, comma 4-bis)
In caso di inadempienza del precedente punto, il DL è sanzionato con la pena dell’arresto da 3 ai 6 mesi, o la multa da 3.071,27€ a 7.862,44€. (Aggiunta Art.87, comma 2, lettera c))
Inoltre, vengono aggiunti obblighi anche per il MC e per le Conferenze Stato Regioni, nei rispettivi ambiti di sorveglianza sanitaria e monitoraggio dell’applicazione degli accordi formazione.
Tutte le novità e le modifiche appena citate, spingono il DL all’obbligo di un maggior controllo della propria e altrui formazione e addestramento, soprattutto in caso di utilizzo di attrezzature di lavoro, e una maggior attenzione delle indicazioni che individua nella Valutazione dei Rischi.
Proprio in questi ambiti, tramite consulenze professionali e corsi di formazioni riconosciuti, MJ Work si mette a disposizione delle aziende clienti per migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro per i lavoratori e i Datori di Lavoro, mentendo quest’ultimo costantemente aggiornato sulle novità normative e procedurali, promuovendo, come fine ultimo, una maggiore consapevolezza sulle tematiche SSL.
Fonti:
D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
D.L. 48/2023