Ragosta Maria Chiara
19 ago 2024
✏️Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. 04 del 02/08/2024 n.31657
Cassazione 31657/2024: responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in un infortunio sul lavoro
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione chiarisce e precisa le responsabilità delle diverse figure coinvolte a seguito di un infortunio sul lavoro, avvenuto in una cava per l'estrazione del marmo in Toscana.
Sono stati sottoposti a processo penale, il datore di lavoro e gestore della cava, il direttore dei lavoro ed il RSPP, ed il preposto e sorvegliante.
RSPP
Con specifico riferimento alla qualifica di RSPP aziendale, questi è solo un consulente del datore di lavoro privo di poteri decisionali e gestionali , con il compito di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che , in materia di infortuni sul lavoro, il RSPP ha l’obbligo di elaborare il DVR e i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento sicchè risponde per eventuali eventi lesivi, ai sensi dell'art. 40 del Cod. Penale, solo nel caso in cui ha omesso l'elaborazione delle misure preventive e protettive o dei sistemi di controllo.
In presenza di un DVR, i giudici di merito devono valutarne l’adeguatezza e non possono presumere automaticamente la responsabilità del RSPP.
Richiamiamo l'art. 33 del D.Lgs 81/2008 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Preposto.
Il preposto ha una responsabilità diretta sulla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.
In caso di infortunio, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del lavoratore, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione e il controllo sul loro utilizzo.
Al preposto viene contestato di non essersi attivato per far rispettare le prescrizioni contenute nel Documento di Sicurezza e salute in merito all'obbligatorio utilizzo delle cinture di sicurezza, di non aver chiesto al DL di fornire ai lavoratori un numero idoneo di cinture di sicurezza (ne era presente solo una per 15-18 lavoratori), non aver vigilato circa l'impiego delle stesse da parte dei lavoratori, non aver informato il DL ed 'aver acconsentito che il collega accedesse alla zona pericolosa e partecipasse alle operazioni senza avere previamente indossato ed agganciato il dispositivo di protezione individuale.'
La pronuncia della Suprema Corte rappresenta un importante passo avanti nell’interpretazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Richiamiamo infine l'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del Preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2) (3)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Rimarchiamo la differenza di terminologia tra i due articoli: 'Compiti del SPP' ed 'Obblighi del preposto'.
Questa sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione accurata delle circostanze specifiche di ogni caso e di una corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti.