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La Valutazione dei Rischi in Ottica di Genere

Ragosta Maria Chiara

9 set 2024

🌸 Pubblicazione Inail con schede di rischio e aspetti tecnici

Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ribadisce la necessità di garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e di provenienza delle lavoratrici e dei lavoratori.


Con questa indicazione il legislatore ha voluto superare l’idea di lavoratore neutro che emergeva dal corpo normativo precedente, e promuovere lo studio delle differenze che l’appartenenza a un genere può sviluppare nell’ambito dell’adibizione a un’identica mansione in una stessa attività lavorativa, nonché lo studio delle particolari criticità che possono verificarsi in ambienti occupati prevalentemente da uomini o da donne con caratteristiche diverse per età, provenienza e genere.


Con riferimento alla valutazione dei rischi in ottica di genere, tuttavia, ad oggi si rilevano difficoltà attuative e, più in generale, carenza di metodologie standardizzate.

Infatti, occorre tenere conto che non solo uomini e donne possono essere esposti a rischi diversi nei vari comparti di lavoro, ma possono rispondere in maniera diversa alla stessa esposizione a un determinato rischio. A ciò va aggiunto, inoltre, che alcuni rischi necessitano di essere ulteriormente indagati, proprio al fine di raggiungere una tutela delle persone esposte più efficace e specifica.


Ancora oggi succede che nei documenti di valutazione dei rischi la differenza di genere viene confusa con la tutela delle lavoratrici madri, che è invece già considerata e declinata in uno specifico dettato normativo (d.lgs. 151/2001). La tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici durante la gestazione e l’allattamento trova infatti il riferimento legislativo principale nel d.lgs. 151/2001, noto come "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.


Inoltre, nel cosiddetto correttivo al Testo Unico, ovvero nel d.lgs. 106/2009, è stata sottolineata la necessità di assicurare una specifica evidenza ai dati relativi alle differenze di genere nell’ambito dei flussi informativi in materia; infatti, l’articolo 8 comma 6 del d.lgs. 81/2008 (“Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”) prevede - per quando questo sistema sarà a regime - che “i contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;

b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici … […].”


Per agevolare il processo di integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) già redatto dai datori di lavoro, viene proposto un primo gruppo di schede di rischio in ottica di genere, riepilogative di quanto già discusso nei capitoli precedenti. Le schede, introdotte come proposta metodologica da Inail (2013a) vengono in questa sede compilate secondo un format rivisto e attualizzato, organizzate in modo sistematico (con diversi colori per essere facilmente individuabili) per costituire un utile strumento di supporto alla valutazione del rischio, evidenziando, a partire da una breve descrizione del rischio, se lo stesso sia “neutro”, ovvero indifferenziato rispetto al genere, o abbia talune specificità di genere anche in relazione ai danni connessi e alle misure di prevenzione e protezione differenziate.


Dopo una breve descrizione del rischio, viene evidenziato se lo stesso, oltre ad essere “neutro”, ovvero trasversale ai due sessi, rappresenti delle specificità per l’uomo piuttosto che per la donna.

Nelle “fonti di rischio” sono elencati, in modo sintetico e non esaustivo, i settori produttivi, le lavorazioni o le mansioni in cui più frequentemente è presente il rischio in analisi. Sono quindi trattati separatamente gli effetti sulla salute e sulla sicurezza, con evidenza dei danni di tipo neutro (nei casi in cui non vi siano evidenze scientifiche di differenziazione uomo/donna) e quelli specifici, nei casi in cui gli studi rivelino ad esempio esiti infortunistici o di salute diversi in base al sesso. In particolare, sono valutate le differenze nell’assorbimento, nel metabolismo, nell’escrezione, nei fattori

od organi bersaglio.

Così come per i danni, anche le misure di prevenzione e protezione possono essere differenziate per genere, laddove previsto. Le schede di rischio sono precedute da una scheda “preliminare” (scheda generale) che ha la funzione di rilevare e riportare tutti quegli elementi aziendali e organizzativi utili ad impostare correttamente la valutazione dei rischi in ottica di genere.




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