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Rischio Biologico: perchè e cosa occorre valutare

MJ Work

16 giu 2021

🦠Perchè è necessario effettuare la valutazione del rischio da agenti biologici?

Ai sensi del Decreto 81/2008, Art. 266, s'intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.


Ai sensi dell'art. 271 del suddetto Decreto, Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative.


​La tossicologia ci permette lo studio delle alterazioni non desiderate che si presentano in un organismo a causa dell'esposizione a sostanze.

Le manifestazioni cliniche possono presentarsi con diversa intensità in relazione a vari fattori tra i quali le condizioni fisiche e la suscettibilità di ciascun individuo.


Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo X e X-bis) fornisce gli strumenti per la valutazione del rischio biologico e prescrive le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti. Tale tipologia di rischio è presente in molti settori lavorativi, sia in attività che possono comportare uso deliberato degli agenti biologici che esposizione potenziale (Allegato XLIV), ed è generalmente poco conosciuto e molto spesso sottostimato.


Le patologie causate da agenti biologici sono inquadrate come malattie-infortunio sulla base dell’assimilazione del concetto di causa virulenta a quello di causa violenta.


​E' importante valutare anche il rischio biologico?


Ecco di seguito l’estratto della Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 - Impresa agricola e inidonea valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente.


Il rappresentante legale di un’impresa agricola fu condannato per il reato di cui all’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, “perché consentiva, tollerava e comunque non provvedeva a valutare tutti rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nell’attività”, e, “in particolare, il documento di valutazione dei rischi non era redatto con criteri di semplicità e comprensibilità tali da garantirne completezza ed idoneità”. Nel confermare la condanna, la Sez. III prende atto che il DVR “non analizzava i rischi legati alla possibile presenza di agenti patogeni veicolati dagli animali, nonostante vi fossero lavoratori addetti alla mungitura e allevamento esposti a tali rischi biologici (derivanti dal contatto con gli animali)”.


Prende atto che il DVR fu ritenuto incompleto, “in quanto non contenente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori emergenti dagli accertamenti svolti, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (in genere le attività a contatto con gli animali, la pulizia delle stalle, le attività svolte con uso di mezzi meccanici e quelle comportanti rischi biologici come la mungitura)”.

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