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Sostanze Chimiche Sensibilizzanti

Ragosta Maria Chiara

23 ago 2024

🧬Pubblicazione INAIL per la gestione del rischio

Secondo la normativa europea un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” nel caso in cui risponda a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP).

 

In particolare, viene classificato come “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali. Analogamente, si classifica come “sensibilizzante per la cute” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale. 

 

Gli agenti chimici sensibilizzanti rappresentano una problematica sanitaria importante, che ha richiamato l’attenzione della comunità europea con importanti azioni di restrizioni d’uso.

 

L’esposizione anche a basse concentrazioni può causare l’insorgenza di effetti avversi che vanno dalla dermatite allergica da contatto a casi di asma. La tipologia e l’entità della risposta sono complesse e multifattoriali poiché dipendono dalla natura dell’agente chimico, dello scenario di esposizione e della suscettibilità specifica. In questo contesto assumono una primaria importanza le figure della sicurezza come prevenzione primaria nella gestione del rischio e del medico competente come prevenzione secondaria attuata attraverso la sorveglianza sanitaria.

 

Necessario quindi effettuare la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria adeguata.

 

NB. tra gli agenti chimici sensibilizzanti ci sono anche i Diisocianati. Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1149 è stata introdotta la restrizione n. 74 che limita l’utilizzo dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali. In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati da soli o come costituenti di miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1% a meno che il datore di lavoro e i lavoratori autonomi assicurino che l’utilizzatore industriale o professionale abbia completato con successo la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima dell’uso della sostanza o della miscela.

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