Ragosta Maria Chiara
28 giu 2024
Art. 2087 del Codice Civile
L'art. 2087 del Codice Civile prevede che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.
La norma impone quindi all'imprenditore, data la sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
TRA QUESTE TROVIAMO TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.
INOLTRE Questo articolo si lega all‘art. 41 della Costituzione:
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana.